Martedì 05 Marzo 2024
Questa sera alle ore 19:00 medico in sede per viste conseguimento/rinnov0 patente… vi aspettiamo!!!
DUPLICATO PATENTE PER SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO
PROVA BIRILLI A1 IN MTC
ESAMI GUIDA PATENTE A / B
Questa mattina si sono svolte due sedute d’esame guida:
La prima di guide patente A nel piazzale CPA di Brescia (prova birilli)
La seconda di guide patente B da via Sorbanella (dietro OZ)
CORSO RECUPERO PUNTI SETTEMBRE 2018
FIRMARE IL CID DOPO UN INCIDENTE STRADALE NON VINCOLA LE ASSICURAZIONI
La Cassazione ha stabilito che la firma del CID, ovvero il “Modulo di Constastazione Amichevole” in caso di incidente stradale da parte dei conducenti delle vetture coinvolte, vincola solo questi ultimi, non l’assicurazione, tantomeno il giudice di pace in sede di ricorso. Non costituisce quindi una prova nei confronti di terzi!
Nonostante la prassi ormai consolidata, il modello CAI, comunemente conosciuto dagli automobilisti italiani come CID, non vincola il giudice a conformare la sua decisione a quanto in esso dichiarato, pur se tale modello sia stato vidimato e firmato dai soggetti coinvolti nel sinistro a cui si riferisce.
La Corte di Cassazione con sentenza n.12845 del 21 Luglio 2016 ha ritenuto incensurabile la pronuncia con la quale un Giudice di Corte d’appello aveva deciso di non conformarsi a quanto riportato nel CID. Il Giudice dunque non è obbligato a conformarsi al CID, il suddetto “modello” andrebbe valutato unitamente a tutte le risultanze probatorie, specie se disconosciuto da una delle parti “in causa”. Nel caso “specifico”, la firma del modello era stata disconosciuta da uno dei due sottoscrittori senza che l’altro ne avesse chiesto la verifica. Come ricordato dai giudici di legittimità, nell’omettere tale richiesta il ricorrente aveva dimenticato che il CID va valutato unitamente agli altri elementi probatori. A tal proposito vige il principio del cosiddetto “libero convincimento del giudice”, circa la rilevanza da attribuire alle diverse prove acquisite in giudizio, senza che esista una gerarchia di efficacia delle stesse (perchè non necessariamente i risultati di alcune di esse devono prevalere rispetto a quanto emerge da altre, ndr).
La valutazione del materiale probatorio, è rimessa all’apprezzamento del giudice, insindacabile dalla Cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione. Non può essere infatti “cassata” o respinta una sentenza con la quale il giudice, con un CID disconosciuto da uno dei sottoscrittori e testimonianze insufficienti, aveva ritenuto inidoneo il materiale probatorio degli attori, a sostegno della domanda di risarcimento danni, derivanti dal sinistro stradale.
Nuovi esami di revisione patenti e CQC dal 1 luglio
Nuovi esami di revisione patenti e CQC dal 1 luglio
Dopo il Decreto MIT del 15 febbraio 2016 “Esami di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione dei conducenti” , è la volta della circolare di chiarimento, che provvede a specificare ed a dettagliare meglio l’applicazione della nuova legge.
Detta circolare è uscita ieri 18 maggio 2016 e rende ufficiale la data di inizio degli esami di revisione secondo le nuove modalità: 1 luglio 2016.
Le voci che già circolavano nel settore (si veda l’articolo del 11 maggio scorso) si sono rivelate fondate.
Gli autisti sottoposti al pesante provvedimento della revisione dovranno dunque studiare su quiz che sono poi un estratto di quelli relativi agli esami di conseguimento delle stesse patenti. Il fatto che i quiz siano in numero minore rispetto a quelli previsti per gli esami di conseguimento non toglie nulla alla difficoltà dell’esame, tanto più che il tempo a disposizione è davvero limitato e si deve tenere presente che, a differenza di un normale conseguimento, non ci sono possibilità ulteriori: in caso di bocciatura si passa direttamente alla revoca della patente. Ma vediamo in dettaglio e per punti le nuove procedure da adottare nei casi di revisione.
REVISIONE PATENTI
Chi ha ricevuto il provvedimento di revisione della patente, ha tempo 30 giorni per presentare istanza per l’esame: se non la presenta, scatta la sospensione della patente.
Per fare domanda all’esame di revisione occorre presentare un’istanza su apposito modulo (si veda allegato alla circolare prot. 117) + copia del provvedimento di revisione + eventuale certificato medico della CML (se lo impone il provvedimento di revisione).
L’istanza ha validità 1 anno e consente di sostenere gli esami (1 di teoria e 1 di pratica) per una sola volta: se si è bocciati in una o nell’altra prova, si è soggetti alla revoca della patente. Se si passa l’esame di teoria ma non si ha tempo di fare l’esame di pratica, si può richiedere una nuova istanza ma dell’esito positivo dell’esame sostenuto in precedenza non si tiene conto: bisogna rifare tutto da capo. L’esame di pratica può essere sostenuto su un veicolo privo di doppi comandi ma deve essere presente una persona con funzione di istruttore.
Con patente revocata, al momento della successiva richiesta di conseguimento, si è obbligati anche a svolgere le esercitazioni obbligatorie con l’istruttore di guida (vedi anche circolare prot. 10162 del 2 maggio 2016)
REVISIONI CQC
Il provvedimento di revisione della CQC scatta quando il titolare azzera tutti i punti a sua disposizione, quando dunque commette gravi infrazioni alla guida.
La revisione CQC non richiede nessun certificato medico ma solo un esame teorico.
L’istanza ha sempre valore 1 anno.
Per il titolare di CQC merci + persone, l’esame teorico di revisione verterà su domande inerenti il veicolo con cui ha commesso le infrazioni con maggiore decurtazione di punteggio. Se la decurtazione è esattamente pari, l’esame verterà secondo il programma previsto per la CQC necessaria per la guida del veicolo su cui ha commesso l’ultima infrazione.
Se il titolare di CQC merci + persone viene bocciato, per riacquisire la sua CQC revocata dovrà sostenere invece 2 esami, 1 relativo alla CQC merci e 1 relativo alla CQC persone.
OGGETTO: AGGIORNAMENTO MODALITA’ DELLA PROVA PRATICA DI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA -FASE I.
AI riguardo preme evidenziare che la circolare prot. 30480 del 12.12.13 a firma del Direttore Generale per la
Motorizzazione, prevede che la prima fase della prova pratica di guida (c.d. verifica delle capacità e dei
comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida), riguarda la ” …. verifica delle capacità del conducente di
prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cui all’allegato Il .. ” .
Analoga disposizione è stata ribadita
dal Direttore della Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest con nota prot. 2970/DGT/NO/ del 02.08.2013, con
la quale è stata anche predisposta una “check-list” da tener presente durante gli esami pratici per il conseguimento
della patente di guida.
Ne consegue che tale prima fase non può configurarsi come una interrogazione nè una estensione della
prova teorica nè può essere assimilata ad una esposizione dialettica delle conoscenze tecniche del candidato, ma
trattasi semplicemente ed esclusivamente della verifica, da parte dell’esaminatore, della capacità del candidato ad
effettuare, dal punto di vista pratico, talune operazioni (sedile, luci,cinture di sicurezza,specchietti ecc..).
Pertanto, non sono ammesse domande dal contenuto teorico, nè richieste di chiarimenti in tal senso, in
quanto l’approccio in questa prima fase deve essere del tipo: “…dimostri in che modo si debba regolare i/ sedile,.. .Io
specchietto retrovisore, ….i/ poggiatesta ecc.. ” ovvero ” …. faccia vedere come si possa correttamente procedere a/
rabbocco dei liquidi…” ed ancora “… attivi i dispositivi di segna/azione visiva, di ì/Iuminazione, di segna/azione
acustica.. ecc… ” e sulla base di tali comportamenti o delle modalità di esecuzione di tali operazioni, l’esaminatore
dovrà delineare un profilo del candidato che unitamente ad altri elementi di valutazione, derivanti dalle fasi
successive dell’esame pratico, sarà oggetto del giudizio finale di idoneità/inidoneità del candidato.
IL DIRETTORE MTC BRESCIA
IERI ULTIMI ESAMI DI MATTINA ALLA MTC DI BRESCIA
Con ieri, giovedì 14/04/2015, si concludono per il momento gli esami guida con seduta mattutina.
Per problemi interni alla MTC di Brescia, il direttore ha deciso di spostare tutte le sedute nel pomeriggio.. il martedì e il giovedì.
il nostro ultimo esame di mattina si è svolto con L’esaminatore sig.ra Biasillo
Solo gli esami patente A1/A2/A, si svolgeranno nelle mattinate di lunedì, mercoledì e venerdì.